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RICORSO RETRIBUZIONE FERIALE – AUTOFERROTRANVIERI

a cosa serve il RICORSO

L

a

Corte di Cassazione, con sentenza n.13425/2019, ha chiarito che l’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, ha fissato una nozione europea di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, che comprende qualsiasi importo pecuniario correlato all’esecuzione delle mansioni del lavoratore e/o al suo “status” personale e professionale.

In particolare, la Corte di Giustizia, nella pronuncia del 15 settembre 2011 – causa Williams e altri, ha affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione.

La Corte di Giustizia ha riconosciuto, quindi, il diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative al periodo in cui svolge la propria attività lavorativa.

La Corte di Cassazione, richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea, ha stabilito precisi criteri per il computo della retribuzione spettante per i giorni di ferie.

 “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all’esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell’ammontare che spetta al lavoratore durante le ferie annuali. (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28).

Laddove la retribuzione percepita dal lavoratore sia computata in modo da violare i criteri  di calcolo stabiliti dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia il lavoratore può ricorrere al Giudice del Lavoro per ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento delle spettanze retributive maturate e non percepite per i giorni di ferie goduti.

chi puo’ aderire al ricorso

Possono aderire al ricorso tutti i lavoratori della categoria degli della categoria autoferrotranvieri, internavigatori e dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione.

aderisci al ricorso per ottenere

il pagamento delle differenze retributive ancora spettanti per i giorni di ferie goduti e derivanti dal computo nella retribuzione feriale di tutte le voci retributive percepite durante i periodi di servizio e correlate all’esecuzione delle mansioni del lavoratore e/o al suo status personale e professionale (tra cui: indennità perequativa e compensativa di cui all’Accordo Regionale del 16/12/2011, indennità di turno ed indennità domenicale di cui all’Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, indennità di condotta/scorta e indennità di riserva di cui all’Accordo Aziendale del 26/05/2021; indennità di agente unico; indennità Secondo Turno feriale, indennità Secondo Turno festivo, indennità Terzo Turno feriale e indennità Terzo Turno festivo, indennità lavoro notturno, Indennità di mansione; indennità di guida; indennità per “supero nastro”, indennità di trasferta).

costo per aderire al ricorso

L’adesione al ricorso RICORSO RETRIBUZIONE FERIALE – AUTOFERROTRANVIERI, è gratuita, senza anticipo di onorario, come specificato nella documentazione informativa che sarà inviata via e-mail.

In caso di vittoria, per la proposizione del ricorso sarà dovuto il pagamento di un compenso pari ad € 200 incluso il costo del contributo unificato (GRATUITO per gli iscritti alla FILT CGIL Napoli – Campania, salvo contributo unificato se dovuto), incluso IVA e CPA.

L’avv. Pasquale Biondi ha diritto ad incassare, senza ripetizione alcuna, le eventuali spese legali e di difesa poste dall’Autorità Giudiziaria nel Provvedimento a carico dell’Amministrazione convenuta.

come aderire al ricorso

Per aderire al ricorso

CONTATTA LO STUDIO LEGALE BIONDI

tramite mail: scuola.studioassociatobiondi@gmail.com

tramite WhatsApp: al numero 340-6620221

Lo staff dello Studio Legale Biondi ti ricontatterà, ti fornrà le informazioni richieste.

Lo Studio Legale Biondi ha già vinto tantissimi ricorsi per l’adeguamento della retribuzione feriale ed il pagamento delle differenze retributive ancora spettanti per i giorni di ferie goduti!